Come avevamo sottolineato nella precedente newsletter , il DM del 26 gennaio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.35 del 12 febbraio, ha modificato i valori limite di trasmittanza termica per usufruire delle detrazioni fiscali del 55%.
Il decreto, entrato in vigore il 14 marzo, ha provocato alcuni dubbi circa i limiti da seguire per il periodo 1° gennaio - 14 marzo 2010. L’ENEA, in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico , ha chiarito che è possibile osservare i limiti precedenti (stabiliti dal DM 11 marzo 2008) per interventi di riqualificazione energetica che fanno riferimento alla Finanziaria 2007 e che sarebbero soggetti ai nuovi valori più restrittivi.
L’ENEA, visto le recenti modifiche, ha aggiornato la pubblicazione “La casa evoluta. Detrazione IRPEF del 55% per interventi di risparmio energetico sugli edifici” , in cui si può approfondire:
- quali sono gli interventi agevolati e il periodo di detrazione;
- le procedure da seguire per poter usufruire della detrazione;
- gli interventi ammessi e gli altri incentivi.
Sempre riguardo alle detrazioni fiscali del 55%, ricordiamo che entreranno in vigore dal 1° luglio 2010, anziché dal 1° gennaio 2011, i nuovi limiti di trasmittanza termica Ug dei vetri. Lo stabilisce la modifica introdotta dal DLgs 56/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.92 del 21 aprile.
I nuovi valori Ug, espressi in W/m2K, sono:
- Zona climatica A - 3,7
- Zona climatica B - 2,7
- Zona climatica C - 2,1
- Zona climatica D - 1,9
- Zona climatica E - 1,7
- Zona climatica F - 1,3
Il Decreto può essere visualizzato sul sito www.normattiva.it .
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